Scarica circolare n. 50/2023 Incentivo al posticipo del pensionamento
Circolare n. 50-2023
Oggetto: Incentivo al posticipo del pensionamento
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto, all’articolo 1, commi 286-287, un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato c.d. Quota 103 (età anagrafica di almeno 62 anni ed anzianità contributiva di almeno 41 anni), decidono di rimanere in servizio.
Pertanto, come previsto dall’art. 1, co. 286 legge n. 197/2022, dal 1° gennaio 2023, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile c.d. Quota 103 possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Se tale facoltà è esercitata, cessa l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista e dopo la data dell’esercizio di tale facoltà.
Con la stessa decorrenza, la somma pari alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, ove non fosse stata esercitata tale facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
Come dispone il co. 287, le modalità di attuazione del co. 286 – relative agli incentivi al trattenimento in servizio – sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, cosa verificatasi con il D.M. 21 marzo 2023 (G.U. 12 maggio 2023, n. 110).
Tale provvedimento (all’art. 1, co. 4) precisa che l’importo dei contributi non versati, che è corrisposto al lavoratore, è imponibile ai fini fiscali ma non a quelli contributivi.
Inoltre, la corresponsione al lavoratore di tale importo cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, salvo che per l’assegno ordinario di invalidità, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, o al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione di appartenenza, se inferiore. La facoltà in esame ha effetto verso tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata in ogni momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile.
Detta facoltà è revocabile, pertanto, in caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata. Inoltre, essa riguarda solo i contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di “quota 103”. Infine, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto dei contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero.
Per quanto concerne la procedura (art. 2 del D.M.), vale quanto segue:
a) il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo lo comunica all’Inps;
b) l’Inps certifica al lavoratore, dando comunicazione al datore, il raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione dei documenti integrativi necessari;
c) il datore, acquisita la certificazione Inps, effettua gli adempimenti ex art. 1, co. 3 e 4, e procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate;
d) in caso di variazione del datore, la scelta di avvalersi dell’incentivo è automaticamente applicata e l’Inps ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui al co. 2.
Tuttavia Inps, nel dare il via alle domande (ufficializzato con il messaggio 2426/2023) non ha fornito le istruzioni relative a questa opzione, che verranno illustrate con una prossima circolare.
Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Bergamo, 10 luglio 2023
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio