Premio aziendale di Produttività CCNL Agenzia di Assicurazione SNA – CONFSAL

 

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Circolare n. 37-2023

Oggetto: Premio aziendale di Produttività CCNL Agenzia di Assicurazione SNA – CONFSAL

Con la presente, Vi ricordiamo che l’art. 34 del CCNL 05/02/2018 dei dipendenti delle agenzie di assicurazione SNA disciplina il Premio Aziendale di Produttività da corrispondere ai dipendenti nel mese di giugno di ogni anno.
Il Premio aziendale di produttività è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco, a valere per tutte le agenzie.
Il riferimento per la misurazione dell’incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.
La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento provvigionale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti:

   + 2 punti  +4 punti  + 6 punti 
I Categoria Super 150,00 200,00 250,00
I Categoria 140,00 190,00 240,00
II Categoria 125,00 165,00 210,00
III Categoria 110,00 150,00 190,00

Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo successivo.
I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. Gli stessi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+2 punti, +4 punti), l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma.
In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore.
La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione.
Le singole Agenzie comunicheranno allo SNA entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente articolo.
Diverse modalità di determinazione del premio di cui al presente articolo potranno essere oggetto di accordi di II livello, da porre in essere esclusivamente nelle aziende con più di 15 dipendenti.
Le parti concordano che l’incremento di produttività causato dall’acquisizione di un nuovo portafogli non comporterà il diritto dei lavoratori ai premi di produzione di cui al presente articolo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 12 giugno 2023

 

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio