Permessi e congedi per assistenza ai disabili

Scarica circolare n. 28-2023 Permessi e congedi per assistenza ai disabili

Scarica circolare INPS n.39 04/04/2023

 

Circolare n. 28-2023

Oggetto: Permessi e congedi per assistenza ai disabili

Come già comunicato con la circolare n.61-2022 del 29 agosto del 2022, il Decreto Equilibrio, in vigore dal 13 agosto 2022, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto novità alla disciplina di permessi e congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità. In particolare, è intervenuto in materia di:

  • permessi;
  • congedo parentale ordinario e prolungamento del congedo parentale;
  • congedo continuato o frazionato e non superiore a due anni, straordinario.

Vediamo brevemente nel dettaglio.

Permessi ex art. 33 L. 104/1992
È eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”. A decorrere dal 13 agosto 2022, i permessi possono, quindi, essere fruiti, su richiesta, con riferimento alla stessa persona assistita, da più soggetti aventi diritto, che possono goderne in via alternativa tra loro, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese. Tra i beneficiari del diritto ai permessi si richiamano altresì la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.

Congedo parentale ordinario e prolungamento del congedo parentale
I periodi di prolungamento del congedo parentale, fruiti a far data dal 13 agosto 2022, non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. A tale proposito, con Circolare INPS n. 39/2023, si fornisce una significativa interpretazione del testo normativo, valevole anche per i congedi parentali in genere, evidenziando che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno

  •  riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio;
  • essere unicamente in melius, prevedendo eventualmente un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati.

Congedo straordinario
Soggetti beneficiari, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte di un’unione civile, sono i conviventi di fatto. Si ricorda che la convivenza di fatto, a differenza dell’unione civile può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso. Viene, inoltre, stabilito che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il disabile, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda.

Per quanto concerne le indicazioni procedurali per la presentazione delle domande dei permessi di cui sopra, si invita a prendere visione della circolare INPS n. 39/2023 (di seguito allegata) dove forniscono ulteriori indicazioni.

NB: In attesa di conferme da parte dell’Inps, sarà probabilmente necessario fornire il codice fiscale delle persone con disabilità per cui si utilizzeranno i permessi. Pertanto, Vi chiediamo di fornirci oltre una copia della domanda presentata telematicamente all’INPS anche:

  • copia dell’accoglimento della richiesta rilasciata dall’INPS;
  • il grado di parentela e il codice fiscale della persona con disabilità, per la quale il richiedente ha fatto richiesta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 27 aprile 2023

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio