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Circolare n. 25-2023
Oggetto: Impianti di videosorveglianza
Con la presente per ritornare sul tema dell’installazione di impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro, argomento spesso oggetto di differenti posizioni, da una parte il datore di lavoro rivendica il proprio diritto di tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la possibilità di vigilare sul proprio patrimonio, dall’altra il lavoratore avanza legittime pretese di tutela della propria riservatezza e di assenza di controllo automatizzato sul proprio operato.
La ricognizione delle due posizioni è contenuta nello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) che, all’articolo 4, stabilisce la norma applicabile in caso di installazione di impianti audiovisivi, individuando una procedura che consenta di soppesare le necessità delle due parti, trovando un punto di incontro.
L’articolo 4, L. 300/1970, così come modificato dalla riforma del 2015, prevede quanto segue:
1) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
2) La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3) Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il legislatore ha previsto, che il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da €uro 154 a €uro 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Pertanto, qualora nel corso dell’attività ispettiva, l’ispettore riscontri l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, egli impartirà una prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, (“essendo tale adempimento l’unico idoneo ad “eliminare la contravvenzione accertata”) oltre all’applicazione delle relative sanzioni.
Per ulteriori informazioni e qualora dovessero esserci cassi di presenza di telecamere in assenza di accordo sindacale e/o autorizzazione preventiva dell’ITL, si prega di contattare lo Studio.
Cordiali saluti
Bergamo, 20 aprile 2023
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio