Trattamento integrativo anno 2023

 

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Circolare n.8-2023

Oggetto: Trattamento integrativo anno 2023

Con la presente per comunicarVi che, anche per il 2023 la manovra del Governo ha confermato il trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) in busta paga, senza modificare sostanzialmente nulla di quanto era valido nel 2022.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2023, il trattamento integrativo è riconosciuto limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro per periodo d’imposta e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni dal lavoro spettanti.

L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

Vi ricordiamo, che la norma (articolo 1 comma 3) riconosce il trattamento integrativo “anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro” a patto che la somma delle seguenti detrazioni sia di importo superiore all’IRPEF lorda.
Nello specifico, sarà necessario considerare l’importo delle seguenti detrazioni IRPEF:

• Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari) di cui all’articolo 12 comma 1 del TUIR;
• Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui all’articolo 13 comma 1 del TUIR;
• Detrazioni per oneri:
– art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021);
– art. 15, comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
– art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche);
– art. 16-bis (detrazioni per rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché “di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative” per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Se l’importo delle detrazioni spettanti supera l’imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato in misura massima di 1.200 euro. Il calcolo sarà effettuato sulla base della differenza tra le detrazioni sopra elencate e l’Irpef lorda.

Si comunica che per recuperare gli importi spettanti e non fruiti in busta paga, il trattamento integrativo può essere ricevuto a conguaglio a fine anno da parte del datore di lavoro oppure tramite dichiarazione dei redditi.

Trasmettiamo, in allegato modello in bianco da consegnare al dipendente che ne faccia richiesta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 18 gennaio 2023

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio