Scarica circolare n.10-2023 Riduzione tasso medio
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Circolare n.10-2023
Oggetto: Riduzione tasso medio per interventi di prevenzione anno 2023 –OT23
Con la presente, Si ricorda che l’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate con D.I. 27 febbraio 2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Per poter accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza “Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione” (OT23), esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 febbraio 2023, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (in questo caso l’anno 2022).
L’Inail, con istruzione operativa n. 7507 del 1° agosto 2022, mette a disposizione degli interessati la Guida alla compilazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2023 (OT23), di seguito allegato. Occorre ricordare che, il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento:
- della regolarità degli obblighi contributivi e assicurativi (DURC);
- all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro predefiniti dall’Istituto e che vengono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Nei primi 2 anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.
La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
Lavoratori anno del triennio della PAT | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 10,01 a 50 | 18% |
Da 50,01 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Bergamo, 19 gennaio 2023
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio