Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti (comma 281)

 

Circolare n.13/2023 Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti (comma 281)

 

Circolare n. 13-2023

Oggetto: Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti (comma 281)

Con la presente, Vi comunichiamo che è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
La Legge di Bilancio 2023 è in vigore dal 1° gennaio 2023.
Tra le varie novità di maggior interesse per i datori di lavoro e dipendenti è introdotto all’art. 1 del comma 281 “Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti”.

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è riconosciuto l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendente del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, nella misura pari:

  • al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di euro 1.923, ovvero
  • al 2% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a euro 1.923 e non eccede l’importo di euro 2.692.

Si ricorda che la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, pertanto è confermata l’applicabilità dell’esonero contributivo anche sulla 13^ma mensilità.

Ci preme precisare che, ad oggi, non è possibile procedere con l’applicazione dell’esonero poiché si attendono indicazioni da parte dell’INPS per la piena operatività della misura, non ritenendo immediatamente applicabile la stessa secondo le indicazioni da ultimo fornite con il Messaggio n. 3499/2022, dato le novità previste dalla Legge di Bilancio 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 23 gennaio 2023

 

    Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio