A seguito di quanto recentemente comunicato dalle Regioni, si conferma che per l’anno 2023 non risulta prevista un’ulteriore proroga dell’esenzione dall’obbligo di apposizione della marca da bollo sulle convenzioni di tirocinio – esenzione stabilita per l’anno 2021 dall’art.10 bis della legge n.69 del 21 maggio 2021 e prorogata per l’anno 2022 con la legge n.234 art. 1 comma 731 del 30 dicembre 2021.
Pertanto, per l’anno in corso, ogni sottoscrizione di convenzione per lo svolgimento di esperienze di tirocinio dovrà essere formalizzata con il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro.