Circolare n. 88-2022
Oggetto: Erogazioni economiche in attesa del rinnovo CCNL Commercio-Confcommercio
In data 12 dicembre 2022 si sono incontrate Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno concordato, a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso, l’erogazione di un importo una tantum in due rate a gennaio 2023 e marzo 2023, nonché di un acconto sui futuri aumenti contrattuali a partire da aprile 2023.
Una Tantum
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai successivi paragrafi.
L’importo una tantum verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate:
- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Livello | Dal 1° gennaio 2023 | Dal 1° marzo 2023 |
Quadro | 347,22 | 260,42 |
I | 312,78 | 234,58 |
II | 270,56 | 202,92 |
III | 231,25 | 173,44 |
IV | 200,00 | 150,00 |
V | 180,69 | 135,52 |
VI | 162,22 | 121,67 |
VII | 138,89 | 104,17 |
Operatori di vendita | Importi Una tantum dal 1° gennaio 2023 | Importi Una tantum dal 1° marzo 2023 |
I categoria | 188,79 | 141,60 |
II categoria | 158,50 | 118,88 |
Gli importi una tantum verranno:
- erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022;
- non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- non saranno utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto;
- ai dipendenti con contratto part-time spettano con i criteri di proporzionalità.
Acconto su futuri aumenti contrattuali
Le Parti si danno atto, inoltre, che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Livello | Acconto 01/04/2023 |
Quadro | 52,08 |
I | 46,92 |
II | 40,58 |
III | 34,69 |
IV | 30,00 |
V | 27,10 |
VI | 24,33 |
VII | 20,83 |
Operatori di vendita | Acconto dal 01/04/2023 |
I categoria | 28,32 |
II categoria | 23,78 |
Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell’art. 216 “Assorbimenti” del vigente CCNL TDS, per cui:
“In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente
contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.”
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi relativi all’acconto su futuro aumenti contrattuali avverrà con i criteri di proporzionalità.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 27 dicembre 2022
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio