Scarica circolare n. 87/2022 Assegno Unico e Universale a decorrere dal 1° marzo 2023
Circolare n.87-2022
Oggetto: Assegno Unico e Universale a decorrere dal 1° marzo 2023
Con la presente, Vi comunichiamo che l’INPS con circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, ha fornito ulteriori informazioni in merito all’Assegno unico ed universale, in particolare:
1. L’erogazione dell’Assegno unico e universale a decorrere dal 1° marzo 2023;
2. Le variazioni della domanda;
3. Modalità di presentazione della domanda di Assegno unico e universale in caso di soggetti nuovi beneficiari;
4. Modalità e termini di presentazione dell’ISEE.
1. L’erogazione dell’Assegno unico e universale a decorrere dal 1° marzo 2023
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 230/2021, si ricorda che la domanda di Assegno unico e universale è presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti.
All’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto è altresì previsto che l’INPS “pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”. Pertanto, nell’ottica di promuovere tutte le iniziative di semplificazione facilitando l’accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’INPS erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.
Al riguardo, si precisa che l’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.
I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione essa si trovi) verranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione. L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023 avvalendosi di tali dati e delle banche dati a disposizione dell’INPS.
Nelle ipotesi in cui rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti – potenziali beneficiari –intervenire tempestivamente sull’istanza da essi inviata e già presente negli archivi dell’Istituto e adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute.
2. Le variazioni della domanda
Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:
- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
Il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.
3. Modalità di presentazione della domanda di Assegno unico e universale in caso di soggetti nuovi beneficiari
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale. Al riguardo, si ricorda che la domanda è inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
- portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
4. Modalità e termini di presentazione dell’ISEE
In tutte le ipotesi sopra descritte, ovvero:
- nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS;
oppure, - nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di importi maggiorati.
L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
Al riguardo, si precisa che in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Bergamo, 20 dicembre 2022
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio