Scarica circolare n. 80/2022 Nuovo limite di esenzione fringe benefit anno 2022
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Circolare n. 80-2022
Oggetto: Nuovo limite di esenzione fringe benefit anno 2022
Con la presente segnaliamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il Decreto Legge n. 176 del 18/11/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) contenente ulteriori misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.
Tra le varie novità quella di maggior interesse per i datori di lavoro e lavoratori risulta essere l’innalzamento, per il periodo d’imposta 2022, da euro 600,00 ad euro 3.000,00 del limite di esenzione fiscale per i fringe benefit.
Pertanto, per l’anno d’imposta 2022, il plafond individuale per il lavoratore risulta essere elevato da euro 258,23 (valore ordinario) ad euro 3.000,00. Tale limite non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale per il valore dei beni ceduti e/o dei servizi prestati ai lavoratori nonché per le somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In particolare, il datore di lavoro, al fine di verificare il limite di esenzione previsto dalla norma, dovrà necessariamente tener conto non solo del valore di tutti i benefit riconosciuti al lavoratore, come ad esempio l’autovettura ad uso promiscuo, ma anche del controvalore dell’eventuale welfare previsto dalla contrattazione collettiva o da politiche di welfare aziendali, come ad esempio:
- i buoni spesa e i buoni carburante;
- il panettone di Natale;
- l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali;
- l’utilizzo ad uso promiscuo di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
- la polizza assicurativa extraprofessionale ma anche del controvalore dell’eventuale welfare previsto dalla contrattazione collettiva o da politiche di welfare aziendali.
Tra le novità di quest’anno, rientranti nel limite della liberalità pari a euro 3.000,00, vi è la possibilità di pagare o rimborsare le utenze domestiche dei propri lavoratori, intese come utenze dell’acqua, dell’energia elettrica o del riscaldamento. In questo caso, è fondamentale che il datore di lavoro richieda, alternativamente, al lavoratore:
- il documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione, comprovante il pagamento dell’utenza domestica (si allega fac-simile dichiarazione).
In entrambi i casi dovrà essere affiancata una dichiarazione, da parte del lavoratore, che autocertifica che non ha richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro, proprio (del lavoratore) ovvero del coniuge o del familiare.
Ricordiamo che l ‘erogazione di questo fringe benefit non è obbligatoria. Il datore di lavoro può decidere di riconoscerlo anche solamente a singoli lavoratori (ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie omogenee) titolari di reddito di lavoro dipendente o titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi); quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se erogarlo, di quale importo e a chi.
È importante sottolineare però che, come stabilisce il Testo Unico delle imposte sui redditi, una volta superata la soglia fissata (ossia euro 3.000,00 per il 2022) è l’intero valore del fringe benefit a dover essere soggetto a tassazione, e non soltanto la quota che supera il limite. I calcoli per definire i benefit devono essere quindi scrupolosi, per evitare brutte sorprese una volta sforato il limite.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 28 novembre 2022
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio