Conversione decreto semplificazioni le novità in materia di lavoro agile

 

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Circolare n. 62-2022

Oggetto: Conversione decreto semplificazioni le novità in materia di lavoro agile

Il 20 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge n. 122 del 4 agosto 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 del agosto 2022, di conversione, con modificazioni, del DL n. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, cd. Decreto Semplificazioni 2022, che modifica, tra l’altro, la normativa sul lavoro agile.
In particolare, l’articolo 41-bis riscrive completamente il primo comma dell’art. 23, della Legge n. 81/2017, in materia di comunicazione al Ministero del Lavoro dell’avvio del lavoro agile.
Pertanto, alla luce delle recenti novità, dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro per ricorrere al lavoro agile dovrà:

  • stipulare un accordo individuale tra le parti;
  • comunicare telematicamente entro il termine di 5 giorni al Ministero del Lavoro;
  •  i nominativi dei lavoratori;
  • la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (senza la necessità di allegare gli accordi individuali, che rimangono comunque imprescindibili).

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022, vengono stabilite le modalità di comunicazione e, in particolare, viene fornito il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile, in attuazione del citato articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017.

Termine in cui effettuare la comunicazione
Come precisato dal Ministero del Lavoro con notizia del 26 agosto 2022, la comunicazione al Ministero deve essere effettuata dalle aziende entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell’accordo individuale, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del DL n. 181/2000, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del DL n. 276/2003 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato), espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 23 della Legge n. 81/2017.

Dal momento che, la piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi di invio delle comunicazioni, in sede di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

 

È opportuno specificare che, oltre la Comunicazione semplificata da inviare al Ministero del Lavoro, a partire dal 1° settembre 2022, il lavoratore e il datore di lavoro dovranno sottoscrivere l’accordo individuale per l’esecuzione della modalità di lavoro agile (che non dovrà essere inviato insieme alla comunicazione di cui al DM n. 149 del 22 agosto 2022).
Preme a tal proposito ricordare che, come sancito dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, all’interno dell’accordo individuale devono essere regolati specifici aspetti, come ad esempio:

  • la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • le forme di esercizio del potere direttivo e le condotte da cui possono derivare sanzioni disciplinari;
  • la fornitura degli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo e le misure necessarie per assicurare la disconnessione;
  •  le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
  •  le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali,
  • nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 St. Lav. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 05 settembre 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio