Decreto Aiuti-BIS

 

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Circolare n. 59-2022

Oggetto: Decreto Aiuti-BIS

Con la presente, Vi comunichiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, è stato pubblicato il DL n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. Decreto Aiuti-bis), recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Il decreto è entrato in vigore il 10 agosto 2022.
Tra le novità principali per i datori di lavoro si segnalano:

  • la riduzione del cuneo fiscale dell’1,2% per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, in favore dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile entro i 35 mila euro, che si aggiunge all’esenzione contributiva dello 0,8% in vigore dallo scorso gennaio e fino alla fine dell’anno;
  •  l’estensione del “bonus 200 euro” ai lavoratori attualmente non coperti;
  •  l’incremento a 600 euro del tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali, limitatamente al periodo d’imposta 2022.

Misure fiscali per il welfare aziendale (Art. 12)
L’artico 12 del DL Aiuti-Bis prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
  • dell’energia elettrica;
  •  e del gas naturale,

entro il limite complessivo di euro 600,00.

Pertanto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, viene raddoppiato da 258,23 a 600,00 euro il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali, comprendendo per la prima volta le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.

 

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20)
L’articolo 20 del Decreto Aiuti-bis prevede un taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell’1,2%, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori con:

  • una retribuzione imponibile fino a 35.000 euro;
  • e che dal 1° gennaio 2022 avevano beneficato dello sgravio contributivo dello 0,8% vigente dallo scorso gennaio e fino alla fine dell’anno.

Più precisamente, la nuova disposizione stabilisce che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), previsto nello 0,8% è incrementato di 1,2 punti percentuali, raggiungendo quindi i 2 punti percentuali.

 

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennita’ una tantum di euro 200 di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

L’articolo 22, comma 1, del Decreto Aiuti-bis prevede che l’indennità una tantum di 200 euro di cui all’articolo 31 del DL n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) è riconosciuta anche ai lavoratori

  • con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022;
  •  e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

La norma prosegue stabilendo che l’indennità è riconosciuta

  • in via automatica;
  •  per il tramite dei datori di lavoro;
  •  nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022;
  •  previa dichiarazione del lavoratore:
       di non aver beneficiato dell’indennità una tantum;
       e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022.

Sempre in materia di indennità una tantum, l’articolo 22, comma 2, del Decreto Aiuti-bis apporta alcune modifiche all’articolo 32 del DL n. 50/2022, inserendo nel novero dei beneficiari dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del DL n. 50 del 2022:

  •  i pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022;
  •  i dottorandi e gli assegnisti di ricerca a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto e che sono iscritti alla Gestione separata;
  • i collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall’ulteriore crisi energetica, i quali sono rimasti in parte esclusi dalla misura.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 19 agosto 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio