Scarica circolare n. 55/2022 Bonus Carburante esenti fino a euro 200
Circolare n. 55-2022
Oggetto: Bonus Carburante esenti fino a euro 200
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27 del 14 luglio 2022, fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante, erogabili dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti. Il valore dei buoni, per l’anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per lavoratore, in base a quanto disposto dal Decreto Legge n. 21/2022.
Oggetto al beneficio non sono soltanto i buoni benzina in senso stretto (benzina, gasolio, Gpl e metano), ma vi rientrano quelli per la ricarica di veicoli elettrici anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che il buono carburante:
- rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal comma 3, art. 51 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (limite di esenzione di euro 258,23 per ciascun periodo d’imposta). Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere
– un valore di euro 200 per uno o più buoni carburante;
– un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.
Ai fini della tassazione, analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e i servizi prestati il cui valore sia complessivamente di importo superiore, nel periodo d’imposta, ad euro 258,23, anche il buono carburante, il cui valore superi, nel periodo d’imposta 2022, la soglia di euro 200, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente; - può essere erogato anche ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
- è possibile erogare i buoni carburante in sostituzione di premi di risultato detassabili su scelta del lavoratore. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali” essendo esclusa la possibilità di applicare la detassazione dei premi;
- i buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valere nominale;
- sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.
- il costo connesso all’acquisto dei buoni carburanti è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi del richiamato art. 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Bergamo, 19 luglio 2022
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio