Nuovi minimi conglobati e Una tantum a copertura economica contrattuale CCNL Legno e Arredamento Artigianato

 

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Circolare n. 43-2022

Oggetto: Nuovi minimi conglobati e Una tantum a copertura economica contrattuale CCNL Legno e Arredamento Artigianato

In data 3 maggio 2022 è stato siglato l’Accordo di rinnovo del contratto collettivo Area Legno-Lapidei del 25/03/2014. Il presente verbale di accordo decorre dal 1° gennaio 2019 è scadrà il 31 dicembre 2022.
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° maggio 2022 e dal 1° settembre 2022, così come da circolare allegata.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “Una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo:

• la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022;
• la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “Una tantum” sarà inoltre, ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’importo dell’”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.
L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 30 maggio 2022

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio