Novità CCNL Edilizia Industria e Cooperative

 

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Circolare n. 36-2022

Oggetto: Novità CCNL Edilizia Industria e Cooperative

Con il verbale d’accordo firmato il 3 marzo 2022 per il rinnovo del CCNL del 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative industria, ha previsto a partire dal 1° marzo 2022, oltre agli incrementi retributivi, altre rilevanti novità che di seguito sinteticamente esaminiamo.

Contrasto del sottoinquadramento
Al fine di contrastare il fenomeno del sottoinquadramento, l’Accordo prevede che agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:

  • all’operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato;
  • agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato.
    Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.
    Nell’ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni”.

Patto di cantiere
Al fine di incrementare la cultura e i livelli di sicurezza sul lavoro nella complessiva filiera delle lavorazioni edili, le Casse Edili/Edilcasse sono incaricate, per i cantieri ricompresi nella loro competenza territoriale, della tenuta, tramite le notifiche preliminari e i relativi aggiornamenti, di un database di tutte le imprese, comprese quelle le cui attività non rientrino nella sfera di applicazione del presente CCNL e dei loro lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto.
In esito alle verifiche sulla corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto collettivo applicato da parte delle imprese non edili impiegate nei suddetti cantieri, saranno offerti, da parte degli Organismi paritetici del settore edile, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, a prezzi agevolati, sulla base di un catalogo formativo definito dal “Formedil – Ente unico formazione e sicurezza”.
In caso di adesione ai suddetti corsi, le parti convengono, fin d’ora, che gli Organismi paritetici dell’edilizia provvederanno a comunicare, all’INL e all’INAIL, I dati relativi anche delle suddette imprese non edili, ai fini delle premialità previste dall’art. 51, comma 8-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Premio di ingresso nel settore
Al fine di incentivare l’accesso nel settore da parte dei giovani, le parti concordano di istituire, con decorrenza dall’1/3/2022, il c.d. “premio di ingresso nel settore”.
Tale premio sarà riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:

  •  primo accesso nel settore;
  • permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.

Il suddetto premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei predetti 12 mesi, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Periodo di prova operai e impiegati
L’Accordo introduce nuove regole per il computo del periodo di prova relativamente alla qualifica di operaio e impiegato. Più in particolare per gli operai l’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Sono esenti dal periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni. Per i lavoratori con qualifica di impiegato, l’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego. L’impiegato che in epoca precedente (non oltre un anno) abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato

Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è stipulato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e della L. n. 96/2018. Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 21 del suddetto decreto legislativo e dal comma successivo.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b-bis, al contratto a tempo determinato potrà essere inoltre apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni:
• avvio di un nuovo cantiere;
• avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
• proroga dei termini di un appalto;
• assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
• assunzione di cassaintegrati;
• assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
• assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Tali contratti potranno essere stipulati, conformemente alle attuali disposizioni di legge, fino al 30 settembre 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 29 marzo 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio