Fondi di solidarietà bilaterali e rilascio del DURC

 

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Circolare n. 23-2022

Oggetto: Fondi di solidarietà bilaterali e rilascio del DURC

Dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del DURC.
Questa nuova previsione normativa, contenuta nella Legge di Bilancio 2022, comporta un radicale cambio di prospettiva nella visione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, con l’uscita dalla logica della libera adesione al sistema della bilateralità, per entrare in quella dell’obbligatorietà del finanziamento e all’estensione a tutti i datori di lavoro dell’intervento degli strumenti di integrazione salariale, superando così le polemiche legate alla maggiore o minore adeguatezza degli strumenti di risposta alle crisi aziendali, emerse con l’emergenza Covid.

Quand’anche le previsioni degli accordi interconfederali di istituzione di tali Fondi prevedessero in alternativa all’adesione agli stessi (e quindi al versamento dei relativi contributi di finanziamento) la corresponsione di un elemento aggiuntivo della contribuzione, il lavoratore manterrebbe il diritto ad una “prestazione equipollente” ed il datore di lavoro resterebbe comunque obbligato a versare la contribuzione ai fondi, dovendosi diversamente ritenere non in regola con gli adempimenti contributivi.

Pertanto, a seguito delle nuove disposizioni normative, lo Studio per le SOLE aziende e/o ditte che a tutt’oggi non risultano essere iscritte ai Fondi di Solidarietà bilaterali previsti dal CCNL, provvederà dal 1 gennaio 2022 alla relativa iscrizione.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 01 febbraio 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio