Aliquote contributive per Anno 2022: Gestione Separata INPS

 

Scarica circolare n. 30/2022 Aliquote contributive anno 2022 Gestione Separata Inps

 

Circolare n. 30-2022

Oggetto: Aliquote contributive per Anno 2022: Gestione Separata INPS

Con la presente Vi comunichiamo che l’INPS con la circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, rendo noto le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata per l’anno 2022. Si rilevano alcune importati novità, pertanto chiediamo di scaricare la circolare dove si riporta la tabella riepilogativa delle aliquote contributive.

Si ricorda che i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2021.

L’Inps nella stessa circolare, comunica che per le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare, così come previsto dalla deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto approvata con D.M. 7 ottobre 1993, ossia entro il 16 maggio 2022.

Resta fermo che la contribuzione è ripartita per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente.
Per quanto riguarda, invece, i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022).

 

MASSIMALE E MINIMALE ANNUO DI REDDITO

Massimale
L’applicazione delle aliquote contributive, nella misura sopra indicate, deve far riferimento ai redditi degli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995. Tale massimale per l’anno 2022 è pari ad euro 105.014,00.

Minimale per l’accredito contributivo
L’accredito dei contributi mensili si basa sul minimale di reddito (ex art. 1, comma 3, Legge n. 233/1990) pari, per il 2022, ad euro 16.243,00.
Di conseguenza, i soggetti che versano l’aliquota del:

  • 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.898,32;
  • 26,23% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.260,54 (di cui euro 4.060,75 ai fini pensionistici);
  • 33,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 5.477,14 (di cui euro 5.360,19 ai fini pensionistici);
  • 35,03% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 5.689,92 (di cui euro 5.360,19 ai fini pensionistici).

Si ricorda che, qualora alla fine dell’anno il contribuente non abbia raggiunto i minimali sopra riportati, l’INPS provvederà a ridurre i mesi accreditati in proporzione della contribuzione versata.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 15 febbraio 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio