TMCG e Previdenza complementare dirigenti industria

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Circolare n.21-2022

Oggetto: TMCG e Previdenza complementare dirigenti industria

L’accordo del 30 luglio 2019 per il rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha previsto degli aumenti in merito al trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) e dell’estensioni alla previdenza complementare.
Si illustra brevemente, quanto segue:

Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG)
Si ricorda che Il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, come stabilito al successivo punto 1, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo punto 2, complessivamente riconosciuto al dirigente.

1) Trattamento minimo complessivo di garanzia è determinato in ragione d’anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Lo stesso, viene stabilito nelle seguenti misure:

  • 69.000 euro annui, a valere dall’anno 2020;
  • 72.000 euro annui, a valere dall’anno 2022;
  • 75.000 euro annui, a valere dall’anno 2023

Per i dirigenti già in forza in azienda alla data dell’1/1/2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 30/12/2014.

2) Ai fini del confronto tra il “trattamento minimo complessivo di garanzia” e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione:

  • il minimo contrattuale comprensivo dell’importo ex meccanismo di variazione automatica;
  • l’importo ex elemento di maggiorazione;
  • gli aumenti di anzianità;
  • i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (management by objective) concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili.

Previdenza Complementare
Rispetto all’anno 2021, per l’anno 2022 non vi sono modifiche della contribuzione dovuta al Fondo Previndai.
Sono pertanto confermate le modifiche apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall’Accordo 30 luglio 2019 nei confronti dei dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010, nonché per quelli assunti o nominati successivamente:

• aumento del massimale contributivo annuo a 180.000,00 euro (150.000,00 euro fino al 2019);
• possibilità che la contribuzione annua dovuta al fondo, fermo restando il limite complessivo dell’8% della retribuzione globale lorda, possa essere sostenuta dall’azienda fino al 7%, rimanendo a carico del dirigente solamente l’1% della contribuzione stessa (previo accordo tra l’azienda e il dirigente).

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2022, è prevista l’estensione a tutti gli iscritti al Fondo del contributo minimo annuo a carico dell’azienda, pari a 4.800,00 euro (l’azienda potrebbe anticipare tale contribuzione minima).

Nulla cambia rispetto all’anno precedente per quanto riguarda la quota di TFR da destinare al fondo; di seguito si riportano gli importi dovuti per l’anno 2022.

CLASSI DI CONTRIUZIONE  QUOTA TFR
Classe 1 3% delle retribuzione utile del TFR
Classe 2 4% delle retribuzione utile del TFR
Classe 3, 4 e  8  100% delle retribuzione utile del TFR

 

A titolo riepilogativo si ricorda che, per:

  •  Classe 1, si intendono i vecchi iscritti che già versavano al fondo alla data del 28 aprile 1993;
  • Classe 2, si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993;
  •  Classe 3, si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 e anteriore al 1° gennaio 2007;
  •  Classe 4, si intendono i nuovissimi iscritti con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria
    posteriore al 31 dicembre 2006;
  •  Classe 8, si intendono i dirigenti che, ai sensi del D.Lgs n. 252/2005, si sono iscritti tacitamente
    al fondo.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Bergamo, 28 gennaio 2022

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio