Oggetto: Lavoro occasionale: operativa da oggi la comunicazione preventiva
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con al nota n. 9 pubblicata ieri, ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo contenuto nell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 a seguito della modifica apportata dall’articolo 13 del decreto legge 146,2021.
Per comunicare all’Ispettorato del lavoro l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti hanno tempo fino al 18 gennaio. Per quelle decorrenti da oggi, invece, la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.
L’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro dei rapporti di collaborazione autonoma occasionale, decorrente dal 21 dicembre scorso, si inserisce all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale e per questo l’Inl ne circoscrive l’ambito di applicazione ai soli committenti che operano in qualità di imprenditori.
Sono pertanto escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già assoggettate all’obbligo di comunicazione, quali le co.co.co, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile, le prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”), nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr) ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.