Scarica circolare n. 20/2022 Detrazioni d’imposta anno 2022
Circolare n. 20-2022
Oggetto: Detrazioni d’imposta anno 2022
La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.
In particolare, la noma, all’art. 1 comma 2 ha modificato l’art. 13 del TUIR, rimodula le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendete, lavoro autonomo, pensioni).
Illustriamo, brevemente ed in modo schematico solo la modifica delle detrazioni da lavoro dipendente:
Detrazioni di lavoro dipendenti dal 2022 |
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2021 | 2022 (*) | |
Reddito complessivo <= 8.000 euro | 1.880 euro.
L’ammontare delle detrazioni effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare delle detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro |
1.880 euro.
L’ammontare delle detrazioni effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettante non può essere inferiore 1.380 euro.
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Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro |
978 euro + 902 * (28.000 – reddito complessivo /20.000)
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Reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro | 1.910 euro + 1.190 * ( 28.000 – reddito complessivo/13.000) | |
Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro |
978 euro * (55.000 – reddito complessivo /27.000)
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1.910 euro * (50.000 – reddito complessivo/22.000) |
Reddito complessivo tra 50.001 e 55.000 euro |
Zero
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Reddito complessivo >= 50.001 | Zero | |
(*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
(**) La non tax area, ossia il livello al di sotto del quale non vi è tassazione perché l’imposta lordo e interamente coperta dalla detrazione rimane il medesimo: 1.880: 0,23= 8.173,91 arrotondamento euro 8.174. |
Un discorso a parte meritano, invece le detrazioni per figli a carico. Tali detrazioni, disciplinati dall’art.12, comma 1, lettera c) del TUIR non sono oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2022, ma il D.Lgs n. 230/2021 che se ne occupa, vediamo nello specifico.
Detrazione per figli a carico
L’assegno unico e universale assorbe le detrazioni fiscali solo per figli a carico fino al compimento dei 21 anni di età a determinate condizioni (*), nonché per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età. La nuova disciplina si applica, a regime, dal 1° marzo 2022, pertanto per i mesi di gennaio e febbraio 2022 le detrazioni per figli a carico continuano ad essere riconosciute, in presenza dei requisiti previsti, secondo le regole dettate dall’art. 12 del TUIR (nulla cambia rispetto al 2021).
Nello specifico, dal 1° marzo 2022, le detrazioni per figli a carico troveranno applicazione con riferimento esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.
Si ricorda che, ai fini del diritto alla detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni continua ad essere richiesta il requisito del limite reddituale, ossia:
“ la detrazione spetta a condizione che il figlio al quale si riferisce possiede un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, elevati a euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni”.
Sempre al 1° marzo 2022, viene soppressa la detrazione di euro 1.200, su base annua, prevista in presenza di almeno quattro figli a carico. Tale detrazione, laddove spettante, verrà riconosciuta in dodicesimi limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2022.
Detrazioni per coniuge a carico
Non si rilevano, invece modifiche per quanto riguarda le detrazioni per coniuge a carico disciplinate dall’art. 12, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 29 gennaio 2022
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio
(*) il figlio deve frequentare un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea ovvero deve svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui ovvero deve essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego ovvero deve svolgere il servizio civile universitario.