Prorogata al 31 agosto 2021 la sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni: Decreto lavoro
Il Decreto Legge n. 99 del 30 giugno 2021 (c.d. Decreto Lavoro) dispone, all’articolo 2, l’ulteriore proroga della sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni.
Nello specifico, viene differita dal 30 giugno 2021 (termine precedentemente fissato dal DL n. 73/2021) al 31 agosto 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:
- stipendio/salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
- nonché a titolo di pensione o di assegni di quiescenza.
Fino al 31 agosto 2021, dunque, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore.
Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento al debitore, e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.