Circolare n. 26-2021
Oggetto: Premio aziendale di Produttività CCNL Agenzia di Assicurazione SNA
Con la presente, Vi segnaliamo che l’art. 34 del CCNL 2018 dei dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera SNA disciplina il Premio Aziendale di Produttività da corrispondere ai dipendenti nel mese di giugno di ogni anno.
Il Premio è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal suddetto articolo, a valere per tutte le agenzie.
Il riferimento per la misurazione dell’incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.
La condizione per il pagamento si verifica quando i valori di incremento provvigionale lordo dell’anno 2020, rispetto all’anno 2019, comprensivo del tasso di inflazione (+ 0,50%), siano pari o superiori a: 2,5%, 4,5%, 6,5%.
Al verificarsi di uno delle condizioni sopra indicate andranno corrisposti i seguenti importi, determinati in misura fissa una tantum:
+ 2,5% | + 4,5% | + 6,5% | ||
Quadro | € | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
IA Categoria Super | € | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
I Categoria | € | 140,00 | 190,00 | 240,00 |
II Categoria | € | 125,00 | 165,00 | 210,00 |
III Categoria | € | 110,00 | 150,00 | 190,00 |
IV Categoria | € | 77,00 | 105,00 | 133,00 |
La corresponsione del premio avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno 2021. Gli importi sopraccitati saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per 12esimi e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale e agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (+6,5%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale.
In caso contrario, cioè qualora la condizione non si sia verificata, o qualora si sia verificata nelle misure intermedie (+2,5% o +4,5%), l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il mese di giugno 2020. A tal proposito, Vi consigliamo, nel Vostro interesse, al fine di evitare contenziosi, di far sottoscrivere ai dipendenti una dichiarazione di presa visione della documentazione che avrete provveduto ad esibire agli stessi. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore (fascia + 6,5%).
Vi ricordiamo che gli importi relativi al premio di produttività sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali e non sono utili per la determinazione del TFR.
L’incremento di produttività derivante dall’acquisizione di un nuovo portafoglio non comporta, per i dipendenti, il diritto al Premio di produttività.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 21 giugno 2021
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio