Premio aziendale di Produttività CCNL Agenzia di Assicurazione Anapa

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Circolare n. 27-2021

Oggetto: Premio aziendale di Produttività CCNL Agenzia di Assicurazione Anapa

Con la presente, Vi segnaliamo che l’art. 36 del CCNL 18/12/20217 dei dipendenti delle agenzie di assicurazione Anapa disciplina il Premio Aziendale di Produttività da corrispondere ai dipendenti nel mese di giugno di ogni anno.
La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2020, rispetto all’anno 2019, comprensivo del tasso di inflazione reale 2020 (pari a -0,2%), siano pari o superiori, rispettivamente a:

– 1,8%; 3,8% e  5,8%

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.
Al verificarsi di una delle condizioni sopra, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

Incremento                       1,8%          3,8%            5,8%
6°liv.ex Quadro                   240,00       306,00         382,50
5°liv.ex C.Ufficio                208,00       265,20          331,50
4°liv. ex I cat.                      192,00         244,80        306,00
3°liv. ex II cat.                    176,00         224,40         280,50
2°liv. ex III cat.                  164,00        209,10          261,38
1°liv. ex III cat.                  160,00         204,00         255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2020, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (5,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (1,8% o 3,8%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 5,8%.
In caso di:

• Trapasso di Agenzia: come previsto dall’art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio;
• Passaggio di livello/categoria nel corso del 2020: il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio;
• Variazione dell’orario di lavoro nel corso del 2020: il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno;
• Contratto di Apprendistato: il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 21 giugno 2021

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio