Assegno “Ponte” e maggiorazione degli importi ANF

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Oggetto: Assegno “Ponte” e maggiorazione degli importi ANF

In attesa che il Governo attui la Legge delega 46/2021 riordinando le misure per le famiglie a favore di un assegno unico per tutti i figli under 21, le novità in arrivo dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sono sostanzialmente due:

  • viene introdotto un assegno temporaneo (“Assegno ponte”), destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF);
  • si prevede un aumento degli Assegni al nucleo familiare (ANF) esistenti.

 

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

L’artico 1 del DL. 79/2021, introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare, di cui all’articolo 2 del DL. 69/1988. L’ assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore (lavoratore autonomi, liberi professionisti, disoccupati); mentre gli assegni al nucleo familiare, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

E’ riconosciuto l’assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare possieda congiuntamente i seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’eta’;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159/2013.

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di 2 figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. 

La domanda per l’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica direttamente all’INPS ovvero per il tramite degli Istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno viene erogato mediante:

  • accredito su IBAN del richiedente, ovvero
  • bonifico domiciliato

salvo quanto previsto per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

 L’”assegno ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

 

MAGGIORAZION DEGLI IMPORTI DEGLI ANF

L’artico 5 del DL 79/2021, prevede a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di:

  • 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a 2 figli;
  • 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno 3 figli.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 16 giugno 2021

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio