Divieto per il lavoro intermittente in assenza di DVR

 

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Circolare n. 9-2021

Oggetto: Divieto per il lavoro intermittente in assenza di DVR

Con la presente, Vi comunichiamo che l’Ispettorato del Lavoro con nota n. 1148/2020 del 21 dicembre 2020, ha fornito chiarimenti relativi al divieto di ricorso al lavoro intermittente per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, pena la conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato.
Ciò presuppone un’adeguata rielaborazione del DVR tutte quelle volte che vengono realizzate modifiche direttamente incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al grado di evoluzione della prevenzione o protezione, in funzione di un esame sistematico dell’attività lavorativa. Con tale rielaborazione andranno inserite specifiche indicazioni per ciascuna tipologia contrattuale diversa da quella “comune” di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, quanto meno tese ad escludere i rischi alle stesse pertinenti nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e a prevedere le correlate modalità per l’effettuazione dell’attività di formazione e informazione.

Tuttavia, laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.

L’applicazione della sanzione della conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro intermittente è prevista solo in assenza della valutazione del rischio. Il fatto che tali lavoratori non siano citati espressamente nel DVR o che non gli sia stata dedicata un’apposita sezione, non è sufficiente a provare la mancata valutazione del rischio, cui è associata la sanzione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 28 gennaio 2021

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio