Congedo per i genitori con figli disabili in caso di sospensione dell’attività didattica o chiusura dei centri di assistenza

 

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Circolare n.8-2021

Oggetto: Congedo per i genitori con figli disabili in caso di sospensione dell’attività didattica o chiusura dei centri di assistenza

I genitori lavoratori dipendenti con figli in situazione di grave disabilità possono usufruire di un congedo, indennizzato dall’INPS al 50%, per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.

Il suddetto beneficio spetta indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Per usufruire del congedo il richiedente, anche affidatario o collocatario:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non deve svolgere l’attività lavorativa in modalità agile;
  • deve essere genitore di un alunno (per il quale viene richiesto il congedo) riconosciuto disabile in situazione di gravità (articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992), iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, o la chiusura;
  • non deve necessariamente convivere con il figlio disabile grave.

Inoltre, il congedo può essere fruito:

  •  per i giorni ricompresi all’interno del periodo di sospensione dell’attività in presenza della scuola o del centro di assistenza, purché non antecedenti al 9 novembre 2020;per tutto il periodo o per una parte dello stesso;
  • da uno dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per lo stesso figlio;
  • negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Per usufruire del congedo indennizzato è necessario l’invio di un’apposita domanda all’INPS, da parte degli interessati, che potranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall’Istituto, ossia:

  •  portale web, utilizzando i servizi disponibili su www.inps.it;
  •  Contact center integrato (numero verde 803.164 o 06 164.164);
  • Patronati.

L’istanza è retroattiva e può riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori al 9 novembre 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Bergamo, 27 gennaio 2021

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio