Circolare n.30-2020
Oggetto: Proroga stato di emergenza e smart working
La proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 ha determinato la necessità di estendere a livello temporale la possibilità di utilizzare lo smart working nella versione semplificata, al fine di rendere piu’ sicuri i luoghi di lavoro dal rischio contagio da COVID_19.
Ai sensi del D.L. 125/2020, la proroga del lavoro agile semplificato è esteso fino al 31 dicembre 2020, pertanto, salvo modifiche, a partire dal 1° gennaio 2021, pur in costanza di stato di emergenza, verranno riprestate le regole ordinarie in tema di smart working fissate dagli articoli 18-23, L. 81/2017.
Si riepilogano di seguito altre disposizioni emergenziali connesse al lavoro agile.
Riferimento | Previsione |
Lavoratori (e familiari) disabili, con patologie con ridotta capacità lavorativa e immunodepressi |
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Articolo 39, D.L. 18/2020 |
I lavoratori dipendenti disabili gravi riconosciuti, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave riconosciuta, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile se compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse. |
Genitori con figli in quarantena |
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Articolo 21-bis,
D.L. 104/2020 |
I genitori, durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente ed entro il 31 dicembre 2020, possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (o in alternativa astenersi dal lavoro con indennità del 50%) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. |
Genitori con figli disabili |
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Articolo 21-ter,
D.L. 104/2020 |
Hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. |
Lavoratori fragili |
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Articolo 26,
comma 2-bis, D.L. 18/2020 |
Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria/area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. |
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Bergamo, 02 novembre 2020
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio