Scarica Ordinanza Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020
Circolare n. 23-2020
Oggetto: DPCM 10 aprile 2020: sospensioni fino al 03 maggio 2020
Si comunica che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 sono state prorogate le limitazioni alle attività economiche, con alcune modifiche e integrazioni, con effetto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.
Dal 14 aprile cessano di produrre effetti i D.P.C.M. dell’8 marzo, del 9 marzo, dell’11 marzo, del 22 marzo e del 1° aprile 2020, in quanto il nuovo D.P.C.M. riassume e integra quanto già in precedenza disposto.
Per quanto più di interesse, si segnala quanto segue:
• il lavoro da remoto è consigliato, indipendentemente dal settore, perché consente di non spostarsi;
• si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
• quanto alle attività professionali, è raccomandato il lavoro da remoto, il ricorso a ferie e congedi retribuiti o altri strumenti da contratto collettivo, l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, la sanificazione dei luoghi di lavoro;
• l’articolo 2 del D.P.C.M. riguarda le attività produttive industriali e commerciali (codici ATECO). Per le attività commerciali e i servizi professionali vale anche quanto previsto dall’articolo 1, in particolare: sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Vi sono attività consentite previa notifica al Prefetto (ad esempio attività di filiera e per i servizi essenziali o strategici, ciclo produttivo continuo se non per servizio pubblico essenziale, industria dell’aerospazio e della difesa).
Le attività non sospese devono comunque rispettare il protocollo di sicurezza del 14 marzo 2020.
Le attività sospese a seguito delle modifiche introdotte completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro 3 giorni dall’adozione del Decreto di modifica.
Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione.
È anche consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
• l’articolo 5 del D.P.C.M. introduce la possibilità di transiti e soggiorni di breve durata in Italia esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, disponendo le regole per tali transiti e soggiorni.
Si invita a scaricare ed a leggere:
1) Circolare n. 23/2020
2) DPCM del 10 aprile 2020
3) Ordinanza Regione Lombardia 528 del 11/04/2020
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Bergamo, 16 aprile 2020
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio