Riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione (OT23)

Circolare n.11-2020

Circolare n.11-2020

Oggetto: Riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione (OT23)

Con l’avvicinarsi della scadenza, si ricorda che è disponibile sul portale dell’ INAIL il modello OT23 (ex OT24), utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. L’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate il 27 febbraio 2019, prevede infatti una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. L’azienda può chiedere la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (PAT).

Per accedere alla riduzione occorre presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi on line del sito INAIL, entro il 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta.

Pertanto, si consiglia di consultare chi segue l’azienda in merito agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, per valutare la presenza o meno dei requisiti per accedere al beneficio, e per l’eventuale predisposizione dei documenti da allegare all’ Istanza.

 

  1. INTERVENTI MIGLIORATIVI

L’INAIL predefinisce gli interventi utili per la concessione del beneficio e l’azienda indica sul modulo quelli che ha attuato nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (2019). Il modulo di domanda si articola gli interventi nelle seguenti sezioni:

  1. Interventi di carattere generale;
  2. Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
  3. Interventi trasversali;
  4. Interventi settoriali generali;
  5. Interventi settoriali.
  1. PUNTEGGIO

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio, per poter accedere alla riduzione sono necessari interventi che valgano almeno 100 punti. Per alcuni interventi il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda. Qualora le voci di tariffa siano riconducibili a diversi settori produttivi, il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato. In generale, per il raggiungimento del punteggio soglia, è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, tranne quelli della sezione B, che rilevano solo se la soglia è conseguita nell’ambito della stessa sezione. Inoltre, il punteggio è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese), determinante anche ai fini del numero di condizioni/attività da attuare. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.

  1. DOCUMENTAZIONE PROBANTE

L’Istituto individua per ogni intervento, nel campo “Documentazione ritenuta probante”, la documentazione che ritiene probante per  l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. A pena di inammissibilità, entro il 29 febbraio 2020, tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online. Nel campo “Note” sono riportati chiarimenti e definizioni sugli interventi proposti. In caso di interventi con valenza pluriennale è necessario che l’azienda ripresenti

annualmente l’istanza e dimostri, anno per anno, la continuità di attuazione mediante la documentazione probante. La documentazione prodotta dall’azienda deve riportare:

  • data;
  • firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.).

In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata. La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:

  • contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento;
  • evidenze documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

 È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo

  1. PRESUPPOSTI APPLICATIVI E REGOLARITÀ’ CONTRIBUTIVA

Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato

  • all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
  • all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro:
  • all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente. La verifica di regolarità è attivata dall’Istituto nel periodo che intercorre tra il 1° e il 30 aprile dell’anno di presentazione della domanda, ma la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il requisito di osservanza delle norme in materia di prevenzione si intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

  1. DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente punto 4. È fatta salva la facoltà dell’ INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

Sul sito dell’ INAIL sono disponibili il modello, la guida alla compilazione. Per chi dovesse presentare l’Istanza, ricordiamo di fare avere allo Studio la documentazione prevista dal regolamento INAIL entro e non oltre il 21 febbraio 2020.

Le domande incomplete non verranno presentate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 12 febbraio 2020

        Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmashio