PRINCIPALI SCADENZE CCNL DEL MESE DI FEBBRAIO 2019

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PRINCIPALI SCADENZE CCNL DEL MESE DI FEBBRAIO 2019

Di seguito evidenziamo le principali scadenze contrattuali relative al mese di febbraio 2019. Per un ulteriore approfondimento delle scadenze previste si rimanda ai rispettivi CCNL.

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Scadenza del ccnl In data 28 febbraio 2019 è prevista la scadenza del CCNL 28 gennaio 2016 per i dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili e delle società di servizi integrati alla proprietà immobiliare.

 

CARTA – AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 30 NOVEMBRE 2016
Banca ore L’ipotesi di accordo 30 novembre 2016 per il rinnovo del CCNL 13 settembre 2012 per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone ha previsto che a livello di singola unità produttiva l’azienda può costituire una banca della ore che consenta di attuare per l’intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale, che comunque dovrà essere rispettato come media, in arco temporale di 12 mesi. Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l’8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario.

 

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA – ACCORDO 19 DICEMBRE 2018
Una tantum Il CCNL del 19 dicembre 2018 per i lavoratori dipendenti dalle aziende della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) ha previsto a favore dei lavoratori in forza dalla data di sottoscrizione dell’accordo (19 dicembre 2018) presso aziende già associate a FEDERDISTRIBUZIONE alla medesima data ai quali sia stata applicata la Disciplina 2013, la corresponsione a titolo di una tantum di due erogazioni, purché i lavoratori aventi diritto risultano ancora in forza alle scadenze previste, nelle seguenti misure:

  • €uro 500,00 lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2019, a copertura del periodo 2015-2018;
  • €uro 389,00 lordi con la retribuzione del mese di marzo 2020.

Si precisa, che le erogazioni una tantum sono state quantificate considerando in esse anche le incidenza sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed sono esclusi dalla base di calcolo del TFR.

 

INTERSETTORIALE – CIFA – ACCORDO 19 DICEMBRE 2016
Nuovi minimi tabellari Il CCNL 19 dicembre 2016 per i dipendenti operanti nei comparti del commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo ha previsto, a far data del 1° febbraio 2019, degli incrementi retributivi.

 

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE – ACCORDO 26 LUGLIO 2018
Una tantum L’accordo del 26 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 28 luglio 2006 per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate ha previsto che al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (26 luglio 2018) va corrisposto a copertura del periodo:

  • pregresso dall’1/8/2009 e fino al 31/12/2017 un importo forfettario di €uro 1.100,0 al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100 – 200) e senza alcun effetto di trascinamento, da corrispondersi in tre tranches di pari importo di 366,67 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni del mese di ottobre 2018, febbraio 2019 e maggio 2019.
  •  dall’1/1/2018 al 31/7/2018, un importo forfettario di €uro 240,00 al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100 – 200) e senza nessun effetto di trascinamento, da corrispondere con la retribuzione di agosto 2018.

Gli importi forfettari di cui sopra, vanno riproporzionati nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, sono comprensivi dell’IVC, nonché dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, si considera mese intero la frazione superiore ai 15 giorni. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in forza alla data di stipula del presente accordo il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto ivi comprese eventuali proroghe.

 

PELLI CUOIO E OMBRELLI – AZIENDE UNDUSTRIALI – ACCORDO 10 MARZO 2017
Elemento garanzia retributiva  (EGR) Il CCNL del 4 febbraio 2014 per i dipendenti delle aziende industriali manifatture delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei, come rinnovato dall’ipotesi di accordo 23 dicembre 2016 che ne ha esteso l’applicazione delle aziende che producono ombrelli e ombrelloni fabbricai con qualsiasi materia prima, ai fini dell’incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, ha previsto il riconoscimento di un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – EGR”.

Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi.

L’importo dell’EGR, pari a €uro 200,00 lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all’anno precedente. L’importo dell’EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONE – ANPIT CISAL
Nuovi minimi tabellari   L’accordo del 31 gennaio 2018 per il rinnovo del CCNL Servizi del 30 ottobre 2012, per i settori degli Studi professionali e Agenzie di Assicurazioni ha previsto, a far data dal 1° febbraio 2019, degli incrementi retributivi.

 

TAXI – AZIENDE COOPERATIVE
Scadenza del ccnl In data 28 febbraio 2019 è prevista la scadenza del CCNL 29 novembre 2016 per i dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore taxi, radio taxi e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea.