Circolare n. 15
Oggetto: Il Nuovo Modello OT24 2019
Si ricorda che entro il 28 febbraio 2019, per ridurre il premio Inail annuale, è necessario presentare una specifica istanza a mezzo del modello OT24 2019.
Perché sia attuabile tale riduzione è necessario che il datore di lavoro, nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza, abbia attuato interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente e risulti in regola sia con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro che con gli adempimenti contributivi e assicurativi. La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, secondo lo schema seguente:
Lavoratori – Anno | Riduzione % |
Fino a 10 | 28 |
Da 11 a 50 | 18 |
Da 51 a 200 | 10 |
Oltre 200 | 5 |
Il modello OT24/2019, così come il modello dello scorso anno, riporta gli interventi articolati nelle seguenti 5 sezioni:
- Interventi di carattere generale;
- Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
- Interventi trasversali;
- Interventi settoriali generali;
- Interventi settoriali.
Si ricorda che tali interventi sono classificati in funzione della loro applicabilità all’intera azienda, ovvero a singole posizioni assicurative territoriali dell’azienda medesima. In particolare, deve essere evidenziato che gli interventi trasversali generali (TG) e gli interventi settoriali generali (SG), presenti nelle sezioni A e B e D del modello, si riflettono sull’azienda nel suo complesso e devono essere realizzati su tutte le posizioni assicurative del cliente.
In breve, si indicano alcune novità: nelle sezioni A e B sono stati aggregati gli interventi A1 e A2, introducendo l’intervento trasversale generale A5; nella sezione E sono stati inseriti 4 nuovi interventi settoriali – E19, E20, E21 e E22.
Dopo la scadenza del 28 febbraio 2019, inizieranno i controlli da parte delle sedi Inail: un procedimento amministrativo/tecnico molto articolato, composto di varie fasi, che si concluderà non oltre 120 giorni.
La richiesta sarà, infatti, sottoposta a una verifica sia amministrativa che tecnica, al fine di valutarne la correttezza formale e l’effettiva attuazione dei provvedimenti in tema di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
Si ricorda, infine, che per poter accedere all’agevolazione i datori di lavoro devono aver presentato all’ITL un’autocertificazione dell’inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi.
Sul sito Inail sono disponibili il modello, la guida alla compilazione e il questionario di autovalutazione.
Inoltre, si consiglia di consultare chi segue l’azienda in merito agli adempimenti in materia della sicurezza sul lavoro, per valutare la presenza o meno dei requisiti per accedere al beneficio, e per l’eventuale predisposizione dei documenta da allegare all’istanza. |
Per chi dovesse presentare l’Istanza, ricordiamo di fare avere allo Studio la documentazione prevista dal regolamento INAIL entro e non oltre il 25 febbraio 2019.
Le domande incomplete non verranno presentate
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 18 febbraio 2019
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio