Circolare n.8-2019
Oggetto: Congedo obbligatorio del padre lavoratore (Comma 278)
Con la pubblicazione nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62, è in vigore dal 1° gennaio 2019 la legge 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019. Tra le varie novità previste, Vi comunichiamo che è stato prorogato anche per l’anno 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, il quale per l’anno 2019 ha diritto:
- a 5 giorni di congedo obbligatorio da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale);
- di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione di un giorno di congedo di maternità spettante alla madre.
Si ricorda inoltre che:
- il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo;
- per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità);
- per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerge che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore del lavoro della madre.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Bergamo, 18 gennaio 2019
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio