Esenzione dalla reperibilità per la malattia

Esenzione dalla reperibilità per la malattia

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

l’Inps, ha pubblicato sul proprio sito in data 23 ottobre 2018, chiarimenti circa le modalità di esonero dalle visite precisando in primo luogo, che le norme vigenti non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità, questo significa che il controllo è sempre possibile come ben specificato nella circolare INPS del 7 giugno 2016 n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

Il medico curante può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni” previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

  • nel Decreto del Ministero e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati nei casi di patologie gravi che richiedono terapie salvavita o di stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2017 n 206, per i dipendenti pubblici per patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime 3 categorie della “tabella A” allegata al D.P.R. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Per quanto riguarda il codice “E”, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici Inps durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisioni in merito alle malattie gravissime.

Pertanto, qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non produce alcun effetto di esonero né dal controllo, né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

 

(INPS, notizia del 23/10/2018)